|
La ricetta
 |
La nuova
ricetta disponibile presso la propria ASL, facilita il Medico,
nella prescrizione dei farmaci analgesici oppiacei per la terapia
del dolore.
Tutti i Medici iscritti all’ordine professionale, convenzionati
e non, possono dotarsi di ricetta per la prescrizione dei farmaci
analgesici che secondo la legge 8 febbraio 2001 sono prescrivibili
come ganelici o come |
| specialità medicinali
(buprenorfina, codeina, diidrocodeina, fentanyl, idrocodone,
idromorfone, metadone, morfina, ossicodone, ossimorfone). |
Di seguito vengono elencate le principali
modifiche introdotte dalle "Norme
per agevolare l’impiego dei farmaci analgesici
oppiacei nella terapia del dolore":
- Depenalizzazione del
reato conseguente ad inadempimenti nella compilazione della
ricetta speciale.
- Il nuovo ricettario
modello ministeriale contiene 30 ricette.
- Ogni ricetta è numerata progressivamente ed è in
triplice copia autoricalcabile.
- La ricetta ha validità 30
giorni.
- Sulla ricetta possono
essere prescritti due medicinali o due dosaggi diversi dello
stesso farmaco per una terapia massima
di 30 giorni.
- Tutti i numeri utilizzati
per indicare dosaggi, quantità,
modo e tempi di assunzione devono essere scritti
solo in lettere.
- La ricetta sarà firmata
in originale solo sulla prima pagina e in copia sulle altre.
- L’adeguamento terapeutico può essere
fatto con una nuova ricetta prima della scadenza della precedente.
- Il medico sarà tenuto
a consegnare al paziente le prime due delle 3 copie della ricetta
per
prescrizione
di farmaci analgesici oppiacei rimborsabili dal
SSN.
- Per i farmaci non
rimborsabili il medico consegnerà al
paziente solo la prima delle 3 copie.
- Le copie trattenute
dal medico dovranno essere conservate per almeno 6 mesi e poi
distrutte.
- La ricetta deve essere
portata in farmacia dove verrà fornito
il farmaco.
- I medici sono autorizzati
ad approvvigionarsi dei farmaci analgesici oppiacei attraverso
l’autoricettazione.
- Copia dell’autoricettazione
deve essere conservata per 2 anni dal medico che tiene un
registro
delle prestazioni per autoricettazione dei
farmaci.
- Registro delle prestazioni (allegato a pagina
9).
Il registro delle prestazioni
Il registro delle prestazioni di carico e scarico di cui deve dotarsi
il Medico come da allegato
fac-simile (.pdf,
785 Kb):
-
|
Per visualizzare
i
.pdf è necessario
Acrobat Reader.
Se non lo
possiedi
scaricalo gratuitamente.
|
|
 |
|
|
non è di modello ministeriale;
-
non è soggetto a vidimazione preventiva da parte dell'autorità sanitaria
competente;
-
non è soggetto a chiusura annuale;
-
deve essere usato per registrare in entrata (carico) i farmaci
(indicati a pagina 2) acquistati e in uscita (scarico) quando si
effettua la somministrazione al paziente, specificando l’esatta
quantità utilizzata;
- le trascrizioni in carico e scarico devono essere effettuate con
un preciso ordine cronologico;
-
il registro deve essere conservato per due anni dalla data dell’ultima
registrazione effettuata.
Trasporto a domicilio
Certificazione medica per il trasporto e la consegna a domicilio
dei farmaci di cui all’allegato III-bis n. 12 del 8/02/2001
(.pdf,
28 Kb):
- Il farmaco proviene da scorta
personale del Medico o da un presidio sanitario; chi trasporta
il farmaco
deve essere munito
di certificazione.
-
La certificazione è un documento dove il Medico indica il
nome del medicinale, il numero delle confezioni, la posologia e i
giorni di terapia. Il Medico identifica la persona che trasporta
il farmaco e indica il nome e il domicilio e la quantità di
farmaco da consegnare al paziente cui è destinato.
|