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La ricetta

La nuova ricetta disponibile presso la propria ASL, facilita il Medico, nella prescrizione dei farmaci analgesici oppiacei per la terapia del dolore.
Tutti i Medici iscritti all’ordine professionale, convenzionati e non, possono dotarsi di ricetta per la prescrizione dei farmaci analgesici che secondo la legge 8 febbraio 2001 sono prescrivibili come ganelici o come
specialità medicinali (buprenorfina, codeina, diidrocodeina, fentanyl, idrocodone, idromorfone, metadone, morfina, ossicodone, ossimorfone).

Di seguito vengono elencate le principali modifiche introdotte dalle "Norme per agevolare l’impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore":

  • Depenalizzazione del reato conseguente ad inadempimenti nella compilazione della ricetta speciale.
  • Il nuovo ricettario modello ministeriale contiene 30 ricette.
  • Ogni ricetta è numerata progressivamente ed è in triplice copia autoricalcabile.
  • La ricetta ha validità 30 giorni.
  • Sulla ricetta possono essere prescritti due medicinali o due dosaggi diversi dello stesso farmaco per una terapia massima di 30 giorni.
  • Tutti i numeri utilizzati per indicare dosaggi, quantità, modo e tempi di assunzione devono essere scritti solo in lettere.
  • La ricetta sarà firmata in originale solo sulla prima pagina e in copia sulle altre.
  • L’adeguamento terapeutico può essere fatto con una nuova ricetta prima della scadenza della precedente.
  • Il medico sarà tenuto a consegnare al paziente le prime due delle 3 copie della ricetta per prescrizione di farmaci analgesici oppiacei rimborsabili dal SSN.
  • Per i farmaci non rimborsabili il medico consegnerà al paziente solo la prima delle 3 copie.
  • Le copie trattenute dal medico dovranno essere conservate per almeno 6 mesi e poi distrutte.
  • La ricetta deve essere portata in farmacia dove verrà fornito il farmaco.
  • I medici sono autorizzati ad approvvigionarsi dei farmaci analgesici oppiacei attraverso l’autoricettazione.
  • Copia dell’autoricettazione deve essere conservata per 2 anni dal medico che tiene un registro delle prestazioni per autoricettazione dei farmaci.
  • Registro delle prestazioni (allegato a pagina 9).

Il registro delle prestazioni
Il registro delle prestazioni di carico e scarico di cui deve dotarsi il Medico come da allegato fac-simile (.pdf, 785 Kb):


  • Per visualizzare i
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    scaricalo gratuitamente.

    non è di modello ministeriale;
  • non è soggetto a vidimazione preventiva da parte dell'autorità sanitaria competente;
  • non è soggetto a chiusura annuale;
  • deve essere usato per registrare in entrata (carico) i farmaci (indicati a pagina 2) acquistati e in uscita (scarico) quando si effettua la somministrazione al paziente, specificando l’esatta quantità utilizzata;
  • le trascrizioni in carico e scarico devono essere effettuate con un preciso ordine cronologico;
  • il registro deve essere conservato per due anni dalla data dell’ultima registrazione effettuata.

Trasporto a domicilio
Certificazione medica per il trasporto e la consegna a domicilio dei farmaci di cui all’allegato III-bis n. 12 del 8/02/2001 (.pdf, 28 Kb):

  • Il farmaco proviene da scorta personale del Medico o da un presidio sanitario; chi trasporta il farmaco deve essere munito di certificazione.
  • La certificazione è un documento dove il Medico indica il nome del medicinale, il numero delle confezioni, la posologia e i giorni di terapia. Il Medico identifica la persona che trasporta il farmaco e indica il nome e il domicilio e la quantità di farmaco da consegnare al paziente cui è destinato.

 


Norme per agevolare l’impiego dei farmaci analgesici oppiacei
nella terapia del dolore

Legge 8 febbraio 2001 n° 12 (g.u. n 41 del 19.02.01)